Eredità e SUCCESSIONE: differenze tra TESTAMENTARIA, LEGITTIMA e NECESSARIA

Quando si parla di successione si crea spesso confusione, per il fatto che nel nostro ordinamento esistono vari tipi di successione.

Ed infatti il diritto ereditario disciplina tre tipi di successione. Andiamo ad esaminarli.
– testamentaria: il defunto ha redatto testamento ed ha disposto l’assegnazione del proprio patrimonio;
– legittima: in mancanza di un testamento interviene la legge ad individuare gli eredi nelle persone degli stretti congiunti del defunto e ad assegnare loro i beni dell’asse ereditario. La successione legittima può svolgere una funzione residuale rispetto a quella testamentaria, applicandosi per quei beni eventualmente esclusi dal testamento.
– necessaria: è prevista quando il testatore abbia disposto dei propri beni, ma senza rispettare i diritti garantiti dalla legge ai congiunti più stretti, a cui spetta di diritto una quota di eredità.
Vediamo insieme nel dettaglio le varie tipologie di successione.

La successione testamentaria

È quella successione che si crea quando il de cuius (vale a dire il defunto) ha fatto testamento. Questo tipo di successione, come abbiamo spiegato all’inizio, può concorrere con la successione necessaria nel caso in cui il de cuius non disponga di tutto il suo patrimonio o nel caso in cui leda delle quote di legittima per i soggetti legittimari, sia con le disposizioni del testamento, che con le disposizioni fatte in vita (donazioni, liberalità, ecc.).

Vi sono vari tipi di testamento:

  • Il testamento olografo, è redatto per intero di pugno, datato e sottoscritto dal testatore, poi conservato presso di sé o persona di stretta fiducia. Se manca la autografia o la firma sarà nullo, mentre sarà annullabile in mancanza della data.
  • Il testamento pubblico viene invece redatto da un notaio alla presenza di due testimoni, che riceve le dichiarazioni del testatore e trascrive il contenuto, indica luogo e data del ricevimento e ora delle sottoscrizioni. Costituisce piena prova di quanto avvenuto presso il notaio sino a querela di falso ed è nullo quando manca la forma scritta e notarile, quando manca la sottoscrizione del professionista e del testatore.
  • Il testamento segreto invece è scritto dal testatore o da un terzo anche con mezzi meccanici (computer, macchina da scrivere), sottoscritto solo dal testatore e consegnato in presenza di testimoni al notaio. Il testatore consegna la scheda testamentaria sigillata al notaio che vi appone l’atto di ricevimento, seguito dalla data e dalla sua sottoscrizione, unitamente a quelle dei testimoni e del testatore. Il notaio infine redige e consegna al testatore un verbale di restituzione, in modo che questi possa decidere in ogni momento di ritirare la scheda testamentaria.

Per far conoscere il contenuto del testamento ai terzi è necessario effettuare la pubblicazione del testamento, tranne nel caso del testamento pubblico che è già eseguibile, in quanto, appunto, atto pubblico. Il testamento olografo e quello segreto devono invece essere pubblicati. Il testamento segreto può essere subito pubblicato dal notaio alla morte del de cuius, mentre il testamento olografo deve essere presentato al notaio da chi lo custodisce. È possibile pertanto che, se conservato presso il suo autore che mai ne ha rivelato la presenza a familiari o amici, non venga mai rivelato al notaio.
Il notaio procede alla pubblicazione con la redazione, davanti a due testimoni e nella forma dell’atto pubblico, di un verbale nel quale viene descritto lo stato del testamento, riprodotto il contenuto in maniera letterale, viene menzionata la sua apertura ed i sigilli apposti. Il verbale è sottoscritto dalla persona che ha presentato il testamento, dai testimoni e dal notaio. Il tutto viene trasmesso poi alla cancelleria del Tribunale del luogo di apertura della successione e vengono informati i successori circa l’esistenza del testamento. Un testamento olografo può essere comunque eseguito indipendentemente dalla sua pubblicazione, se gli eredi ne danno spontaneamente esecuzione una volta avutane conoscenza, ma in caso di contestazioni non sarebbe possibile procedere in giudizio per far valere le proprie ragioni.

La successione legittima

Quando invece non c’è un testamento, l’eredità si devolve per legge.
Si può avere la successione legittima anche quando il testamento è stato dichiarato nullo o è stato annullato, o quando dispone solo per alcuni beni. In tal caso può concorrere con la successione testamentaria.
I soggetti che hanno diritto a divenire eredi sono: il coniuge, i figli, i parenti fino al sesto grado, ed in mancanza di questi soggetti, lo Stato. Nel caso in cui vi siano dei soggetti (ad esempio i figli ed i coniuge), gli altri soggetti saranno esclusi dall’eredità.

Vediamo insieme le situazioni che si possono creare:

  • se un soggetto è sposato ed ha figli, allo stesso succedono questi, escludendo gli altri parenti;
  • se un soggetto non è sposato e non ha figli né fratelli e loro discendenti, succedono i suoi genitori;
  • in mancanza di figli, genitori, fratelli/sorelle e loro discendenti succedono i nonni, cioè gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà quella della linea materna;
  • in mancanza di figli, genitori e nonni succedono i fratelli/sorelle in parti uguali, ma i fratelli/sorelle unilaterali (che avevano in comune con il de cuius un genitore) ricevono la metà della quota che conseguono i fratelli/sorelle germani;
  • in mancanza di tutti i soggetti elencati finora, succedono i parenti entro il sesto grado;
  • se il de cuius non ha alcun parente, l’eredità andrà allo Stato.

Se concorrono più soggetti, le quote di ciascuno saranno diverse a seconda di quanto stabilito dalla legge.
Il caso più importante si verifica se con gli altri soggetti concorre il coiunge, e quindi avremo queste situazioni:

  • se esiste solo il coniuge non vi sono ovviamente problemi e tutta l’eredità spetterà al medesimo;
  • se con il coniuge vi sono gli ascendenti o i fratelli (o l’uno o l’altro) 1/3 andrà agli ascendenti o fratelli/sorelle e i 2/3 al coniuge;
  • se vi sono coniuge e un figlio attribuisce andrà ½ ciascuno;
  • nel caso in cui vi sia il coniuge e più figli l’eredità spetterà per 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli (tale quota andrà poi divisa per il n. di figli);
  • il concorso del coniuge con fratelli/sorelle (senza i figli) attribuisce 2/3 al coniuge e 1/3 ai fratelli;
  • qualora vi sia il coniuge, gli ascendenti e fratelli/sorelle: 2/3 al coniuge, ¼ ai genitori/nonni, 1/12 ai fratelli.

La successione necessaria

L’ultima tipologia di successione è quella necessaria, ossia quella che tutela i soggetti legittimari, legati al defunto da rapporti di stretta parentela e coniugio, nei confronti dei quali la libertà del de cuius di fare testamento o di disporre in vita dei propri beni con donazioni e altri atti di liberalità è limitata dalla legge.

Gli eredi legittimari sono: il coniuge, i figli e gli ascendenti (ossia genitori o nonni).
A seconda che estistano gli uni e/o gli altri, sono possibili varie combinazioni di quote loro spettanti. È importante sottolineare che tali quote sono spettanti a prescindere da quanto eventualmente disposto con il testamento. Nel caso in cui il de cuius abbia fatto testamento, le sue disposizioni saranno valide solo per quanto eccede la quota di legittima che non può mai essere toccata.
Ad esempio possono verificarsi queste condizioni:

  • esistenza solo di un unico figlio: 1/2 quota legittima al figlio, 1/2 quota disponibile (ossia il de cuius può decidere a chi dare la metà dei suoi beni mediante il testamento);
  • esistenza di soli più figli: 2/3 quota legittima figli, 1/3 quota disponibile;
  • esistenza dei soli ascendenti: 1/3 quota legittima ascendenti, 2/3 quota disponibile;
  • esistenza del solo coniuge: 1/2 quota legittima coniuge, 1/2 quota disponibile;
  • esistenza del coniuge e di un solo figlio: 1/3 quota legittima al figlio, 1/3 quota legittima al coniuge, 1/3 quota disponibile;
  • esistenza del coniuge e di più figli: 1/2 quota legittima figli, 1/4 quota legittima coniuge, 1/4 quota disponibile;
  • esistenza del solo coniuge e ascendenti senza figli: 1/2 quota legittima coniuge, 1/4 quota legittima ascendenti, 1/4 quota disponibile.

Al coniuge spettano anche il diritto di abitazione sulla casa di residenza familiare (se di proprietà del defunto).
Nel caso in cui un soggetto legittimario ritiene di aver subito una lesione, totale o parziale, della sua quota di legittima (per le donazioni compiute in vita dal defunto o per le disposizioni testamentarie) entro dieci anni dall’apertura della successione può esercitare l’azione di riduzione, ossia chiedere al Giudice un provvedimento che disponga di ridurre le attribuzioni disposte a favore degli altri soggetti.

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