Separazione e divorzio: è sempre richiesta l’assistenza dell’avvocato?

Nella breve guida che segue lo Studio Legale Girelli vuole spiegare quali sono le principali differenze tra i due istituti della separazione e del divorzio e quali sono i modi meno costosi, più veloci e forse più indolori per affrontare queste due procedure.

Separazione e divorzio: quali differenze?

Molti avranno sentito parlare delle recenti riforme al diritto di famiglia, per quanto riguarda le varie modalità consentite per separarsi e divorziare e che, in alcune circostanze la legge italiana permette di ottenere la separazione e il divorzio in modo molto veloce e poco costoso.
Prima di tutto è bene però specificare che la separazione ed il divorzio sono situazioni che presentano delle grandi differenze. Andiamo a scoprire quali sono.

LA SEPARAZIONE

Con la separazione legale i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell’attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. Pertanto, i coniugi risultano ancora sposati, seppur separati. Per terminare il matrimonio è necessario divorziare.
La separazione può essere legale, vale a dire stabilita tramite un provvedimento giudiziale, oppure di fatto, cioè conseguente all’allontanamento di uno dei coniugi per volontà unilaterale, o per accordo, ma senza l’intervento di un Giudice e senza alcun valore sul piano legale.
La separazione legale può essere consensuale, quando i coniugi decidono di separarsi e presentano al Giudice un accordo di separazione. È invece giudiziale quando marito e moglie non addivengono ad un accordo comune ma lasciano decidere al Giudice le condizioni delle loro separazione (es. assegno di mantenimento per i figli e/o per il coniuge più debole; diritti di visita dei figli; ecc.).
Come dicevamo, benché separati, i coniugi rimangono sposati, pertanto hanno gli stessi diritti di chi è sposato: si ha diritto ad ereditare, alla pensione di reversibilità, al TFR, all’assegno di mantenimento.
Non si hanno, però, più i doveri incombenti sui coniugi. Non si devono rispettare i doveri coniugali quali la convivenza sotto lo stesso tetto, il dovere di fedeltà, il dovere di collaborare nell’interesse della famiglia e non si è più obbligati a prestare assistenza morale e materiale all’altro.
Il vincolo matrimoniale, pertanto, viene meno, per la legge italiana, solo con il divorzio.

Per procedere al divorzio, dopo la separazione, occorre far trascorrere almeno sei mesi se la separazione è stata consensuale, dodici mesi nel caso di quella giudiziale.
Nel caso in cui ci fosse un ripensamento da parte di entrambi – dopo aver portato a termine la separazione o durante la procedura di separazione – i coniugi possono eliminare gli effetti della separazione comunicando la volontà di ripristinare il loro nucleo famigliare.
Nel caso in cui la riconciliazione avvenga durante la procedura di separazione, i coniugi possono porre fine alla stessa abbandonando il procedimento. Nel caso in cui, invece, la separazione si sia già perfezionata, i coniugi devono comunicare la riconciliazione all’ufficio dello stato civile del comune che provvederà ad annotarla nel registro di stato civile.

IL DIVORZIO

Con il divorzio (introdotto e disciplinato con la legge n. 898 del 1970) viene invece pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (se è stato celebrato matrimonio con rito religioso). Con esso vengono a cessare definitivamente gli effetti del matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome del marito, presunzione di concepimento, etc.), sia sul piano patrimoniale. Tra i coniugi, quindi, cessano tutti i diritti ed i doveri legati al matrimonio. Solo a seguito di divorzio il coniuge può pervenire a nuove nozze.
Anche nel caso del divorzio, esso può essere consensuale o giudiziale, a seconda che i coniugi convengano o meno su un accordo comune.
Qualora vi sia una riconciliazione dei coniugi durante la procedura di divorzio, i coniugi devono abbandonare il procedimento. Se, invece, il ripensamento dovesse avvenire successivamente, a divorzio compiuto, sono costretti a risposarsi.

Modalità per separarsi e divorziare e i casi in cui non è necessaria l’assistenza dell’avvocato

Come dicevamo all’inizio, negli ultimi anni vi sono state delle importanti novità in merito ai modi di separarsi e di divorziare. Il nostro ordinamento, infatti, oggi prevede tre modalità e non in tutti i casi è richiesto l’ausilio di un legale, con evidente risparmio di spesa.
Vediamo insieme:

SEPARAZIONE E DIVORZIO IN COMUNE

È possibile infatti definire la separazione ed il divorzio presso l’Ufficio dello stato civile del proprio comune di residenza e non è obbligatoria l’assistenza di un avvocato. L’Ufficio provvede ad annotare nei registri la separazione o il divorzio.
Per poter procedere, però, non devono esistere figli minori o non autosufficienti e non vi devono essere accordi di trasferimento di diritti patrimoniali. I costi sono davvero irrisori in quanto si limitano a poche decine di euro necessarie per le marche da bollo richieste dal Comune. Le tempistiche sono molto ristrette, solitamente due o tre mesi. Per avviare questa procedura sarà sufficiente per i coniugi prendere contatti con il proprio Comune di residenza e seguire le istruzioni che verranno fornite.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Tale nuova procedura dev’essere seguita da un avvocato, uno per ciascun coniuge. I legali provvedono a redigere un accordo che viene poi depositato presso il Comune di residenza dei coniugi. Per poter intraprendere questa strada, che risulta sicuramente più veloce rispetto a quella in Tribunale, se vi sono figli minori o non autosufficienti, si dovrà depositare l’accordo presso la Procura perché vi dev’essere il vaglio del Pubblico Ministero. Questi, infatti, deve controllare che l’accordo preso dai coniugi per le loro condizioni di separazione, tuteli anche i figli.

SEPARAZIONE E DIVORZIO IN TRIBUNALE

Infine, i coniugi possono decidere di separarsi o divorziare in Tribunale.
Questa procedura è necessaria quando vi siano diritti immobiliari da trasferire o figli minori o maggiori d’età ma non ancora autosufficienti.
Per la separazione e il divorzio in Tribunale è necessaria l’assistenza del legale, tranne nel caso della separazione consensuale, anche se, data la tecnicità del procedimento, è comunque consigliabile.
La procedura, come abbiamo spiegato quando abbiamo parlato della separazione e del divorzio, può essere consensuale o giudiziale, a seconda che i coniugi presentino un accordo comune o meno.
Nel caso della procedura consensuale, il Giudice deve verificare che l’accordo tuteli eventuali figli e provvede ad omologarlo. Per tale procedura è prevista soltanto un’udienza, alla quale devono partecipare personalmente i coniugi per confermare la loro volontà di separarsi.
I tempi della causa saranno più brevi rispetto alla procedura giudiziale: questa è un vero e proprio processo e ne segue anche le tempistiche e le modalità procedurali.

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