Riforma della legittima difesa

 

L’Aula del Senato ha approvato il testo sulla legittima difesa, che diventa così legge. Il provvedimento modifica alcuni articoli del codice penale, del codice civile e del codice di procedura penale. Ecco quali sono le novità.

La riforma introduce in sostanza tre cambiamenti: due al testo dell’articolo 52 del codice penale, in cui si specifica che la proporzionalità tra offesa e difesa “sussiste sempre” se l’aggressione avviene in casa o sul luogo di lavoro (la modifica è l’introduzione dell’avverbio “sempre”); l’altra è l’aggiunta di un quarto comma che stabilisce che la difesa “è sempre legittima” nel caso qualcuno stia respingendo un’intrusione “con violenza o minaccia”. La terza modifica riguarda invece l’articolo 55, in cui si parla del reato di eccesso colposo di legittima difesa. La riforma specifica che non può essere colpevole di eccesso di legittima difesa colui che si è difeso da un’aggressione nella sua abitazione.

DIFESA SEMPRE LEGITTIMA – L’articolo 1 della legge, modificando l’articolo 52 del codice penale, precisa che nei casi di legittima difesa domiciliare si considera “sempre” sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa. Viene aggiunto un ulteriore comma all’articolo 52, per il quale si considera “sempre in stato di legittima difesa” chi, all’interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati, respinge l’intrusione da parte di una o più persone “posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”. Al domicilio è equiparato ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

NON PUNIBILITA’ PER GRAVE TURBAMENTO –Viene modificato l’art. 55 del codice penale, relativo all’”eccesso colposo”: esclusa la punibilità di colui che si è difeso trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo.

RISARCIMENTO DEL DANNO – All’articolo 3 si stabilisce che nei casi di condanna per furto in appartamento la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

PENE PIU’ SEVERE PER VIOLAZIONE DI DOMICILIO – L’articolo 4, interviene sul reato di violazione di domicilio, inasprendo le pene. E’ infatti elevata da sei mesi a un anno nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo la pena detentiva per il reato di violazione di domicilio. Analogo inasprimento è previsto con riguardo all’ipotesi aggravata che ricorre quando la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è armato.

FURTO IN ABITAZIONE E FURTO CON STRAPPO – Il disegno di legge interviene sulle pene per il furto in abitazione e lo scippo, elevando la pena detentiva (nel minimo da tre anni la pena è elevata a quattro anni e nel massimo da sei anni la pena è elevata a sette anni). L’articolo 5 inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate.

RAPINA – Anche per la rapina vengono modificate le sanzioni: la pena della reclusione è elevata da quattro a cinque anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni. Per le ipotesi aggravate e pluriaggravate il disegno di legge prevede un analogo inasprimento sanzionatorio.

LEGITTIMA DIFESA NEL CODICE CIVILE – Nei casi della legittima difesa domiciliare è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto: l’autore del fatto, se assolto in sede penale, non deve essere, in nessun caso, obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto. Nei casi di eccesso colposo, inoltre, al danneggiato è riconosciuto il diritto ad una indennità. Tale indennità dovrà essere calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto “della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”.

SPESE DI GIUSTIZIA – Vengono estese le norme sul gratuito patrocinio a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo (art. 8)

 

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