L’impugnazione del licenziamento

Quando viene comunicato il licenziamento, il dipendente può senz’altro impugnarlo se lo ritiene illegittimo, ma deve rispettare delle tempistiche ben precise.
Vediamo quindi i passaggi che deve adempiere un dipendente che intende fare causa al proprio datore di lavoro per contestare il licenziamento.

Innanzitutto specifichiamo che il licenziamento può essere di due tipi: disciplinare quando è eseguito per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, oppure può avvenire per ragioni aziendali, ad esempio per riduzione del personale, cessione o chiusura d’azienda, ristrutturazione, ecc.

Il primo passo per impugnare il licenziamento consiste nell’inviare all’azienda una lettera di contestazione del licenziamento stesso. E’ fondamentale rispettare il termine per inviare la lettera, che non dev’essere spedita oltre 60 giorni da quando si è venuti a conoscenza formale del licenziamento, ossia attraverso una comunicazione ufficiale da parte del datore di lavoro.
Tale comunicazione, detta impugnazione stragiudiziale, può essere scritta e spedita dallo stesso lavoratore o da un legale o un sindacalista; il lavoratore dovrà comunque sempre firmare la lettera, anche nel caso sia scritta da un suo rappresentante.
La missiva dev’essere spedita tramite pec o per raccomandata, per avere la certezza che giunga al destinatario e per far sì che abbia valore di notifica ai sensi di legge.
Il suo contenuto può essere semplice e stringato, è sufficiente scrivere che è nostra intenzione opporci al licenziamento che ci è stato comunicato.

Il secondo passo, ossia l’impugnazione giudiziale, avviene con il deposito di un ricorso in tribunale, tramite un avvocato, entro 180 giorni dalla data di spedizione della lettera di contestazione del licenziamento. Quest’ultimo passaggio è importante ed è stato ribadito dalla Corte di Cassazione: si fa sempre riferimento, infatti, alla data di spedizione della lettera di contestazione e non alla data di ricezione della stessa da parte del datore di lavoro.

In alternativa al ricorso in tribunale, il lavoratore può promuovere il tentativo di conciliazione e arbitrato, sempre entro 180 dalla spedizione della lettera di contestazione.
Qualora, però, il tentativo di conciliazione e arbitrato non venga accolto dal datore di lavoro o non sia raggiunto un accordo, il lavoratore potrà poi procedere con il deposito del ricorso in Tribunale, che rimane l’unica soluzione.
Si possono creare tre diverse circostanze:

  • Se il tentativo di conciliazione e arbitrato inizia e si conclude con un mancato accordo, dovrà essere depositato poi il ricorso entro i 180 giorni, ai quali però si aggiunge un periodo di sospensione di 20 giorni.
  • Se, invece, il datore di lavoro rifiuta esplicitamente la richiesta di conciliazione e arbitrato promossa dal lavoratore, si applica il termine successivo di 60 giorni per il deposito del ricorso al giudice del lavoro, che decorre dalla data del rifiuto del datore di lavoro di partecipare al tentativo.
  • Se, ancora, il datore di lavoro abbia accettato l’invito al tentativo, ma non abbia poi depositato la propria memoria di difesa nei 20 giorni dalla richiesta di attivare il tentativo di conciliazione e arbitrato, si devono conteggiare sia il termine di sospensione di 20 giorni, sia un successivo termine di 60 giorni per il deposito del ricorso in Tribunale.

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