Ho bisogno dell’avvocato ma costa troppo! Il GRATUITO PATROCINIO

Può capitare, per vari motivi, di avere problemi legali e di temere di non essere in grado di affrontare le spese richieste dall’avvocato per la tutela dei propri diritti.
È consentita l’ammissione al gratuito patrocinio per cause che abbiano natura civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile.
Esso è un istituto del nostro Ordinamento che consente ad un soggetto di avere l’assistenza legale gratuita, nel caso in cui il suo reddito annuale non superi una soglia stabilita dalla legge.
Procediamo per gradi.

Come dicevamo pocanzi, per poter accedere al Patrocinio a spese dello Stato il soggetto che lo richiede deve avere un reddito imponibile a fini Irpef risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi non superiore ad € 11.493,82. Questo dato non è fisso ma è rinnovato ogni due anni con Decreto ministeriale sulla base degli indici Istat. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

Qualora una persona intenda farsi assistere da un avvocato ma non dispone di finanze a sufficienza, potrà optare per due alternative:

  • Rivolgersi al proprio avvocato e chiedere se lo stesso sia iscritto nelle liste degli avvocati iscritti al gratuito patrocinio. In questo caso la persona potrà essere assistita dal suo avvocato senza doverlo pagare.
  • Qualora non abbia un avvocato, si potrà rivolgere all’Ordine degli avvocati e chiedere di poter visionare le liste degli avvocati iscritti al gratuito patrocinio. Tra questi quindi ne sceglierà uno che potrà assisterlo.

Presso ciascun Ordine degli Avvocati, infatti, sono depositate le liste degli avvocati iscritti al gratuito patrocinio con indicazione delle specializzazioni di ciascuno.
Per poter visionare le liste il soggetto interessato potrà rivolgersi agli Uffici dell’Ordine degli avvocati o potrà consultarle tramite l’albo avvocati on-line.
Per accedere al Gratuito Patrocinio occorre presentare un’istanza alla Segreteria del Consiglio dell’Ordine competente, cioè quella del luogo in cui:

  • ha sede l’autorità giudiziaria davanti al quale è pendente la causa;
  • se il processo non è ancora iniziato, l’autorità giudiziaria competente a conoscere nel merito della causa;
  • quella del luogo in cui ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi che devono essere presentati in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

La domanda può essere presentata personalmente dall’interessato oppure dall’avvocato e deve contenere a pena di inammissibilità:
1. la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio;
2. le generalità dell’interessato e dei componenti della famiglia;
3. una autocertificazione dell’interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito;
4. l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni di reddito.
All’istanza di Gratuito Patrocinio vanno allegati i documenti fiscali da cui risultano i redditi del richiedente, ossia le dichiarazioni dei redditi dell’ultimo anno, l’Isee, il Cud, l’eventuale attestazione di disoccupazione ed ogni documento utile a provare la situazione di difficoltà economica.
L’istanza sarà esaminata dal Consiglio dell’Ordine, che valuterà la sussistenza dei presupposti richiesti e deciderà entro 10 giorni.

Per quanto riguarda le spese coperte dal gratuito patrocinio, esse sono solo quelle giudiziali, ossia quelle legate ad una causa, quindi sia le spese vive (marche da bollo, contributo unificato, ecc.) sia i compensi dell’avvocato. Non rientrano invece nel gratuito patrocinio le spese stragiudiziali, quindi le spese non legate ad una causa (ad esempio consulente, pareri, ecc.).
E’ bene sottolineare che il gratuito patrocinio non deve essere confuso con l’istituto della difesa d’ufficio, che è invece legato solo a questioni penali. Quest’ultimo entra in gioco quando un soggetto viene arrestato o gli viene contestato un reato e – qualora non provveda a nominare un avvocato di fiducia – gliene verrà assegnato, per l’appunto, un avvocato d’ufficio. Tale istituto infatti ha il fine di garantire a tutti una difesa, come stabilito dalla nostra Costituzione. Contrariamente a quanto molti pensano, l’avvocato d’ufficio non è gratuito, ma deve essere pagato dalla persona stessa per il quale viene nominato, a meno che questa non dimostri di avere i parametri per poter richiedere il gratuito patrocinio e, allora, anche l’avvocato d’ufficio verrà pagato dallo Stato.

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