Debito non pagato (es. mutuo, finanziamento o fatture impagate), cosa succede? Una guida breve in più puntate. Parte quinta: il pignoramento presso terzi.

Infruttuosa l’intimazione del decreto ingiuntivo e del precetto, al creditore non rimane altra via che l’espropriazione dei beni, presenti e futuri, del debitore.

Il pignoramento presso terzi riguarda beni del debitore che sono nella disponibilità del terzo. Tale bene può essere un oggetto – tecnicamente un bene mobile – o un credito. Approfondiremo quest’ultima ipotesi, perchè molto diffusa nella prassi: qualora il credito non sia d’importo elevato, questa espropriazione viene preferita alle altre – soprattutto all’espropriazione immobiliare – perchè più veloce e contenuta nei costi.

Il pignoramento

L’espropriazione mobiliare presso terzi si apre col pignoramento.

Il pignoramento, notificato al debitore e al terzo, indica – per quanto ci interessa in questo articolo – le somme dovute dal debitore al creditore. Con il pignoramento presso terzi al terzo viene intimato di non disporre dei crediti che egli vanta nei confronti del debitore e quest’ultimo viene citato a comparire in giudizio all’udienza fissata innanzi il Giudice competente.

Il terzo è inoltre invitato a fornire al creditore – entro dieci giorni – una dichiarazione, a mezzo raccomandata o Pec:

nella quale indica le somme dovute al debitore,
quando deve eseguirne il pagamento,
i sequestri o eventuali ulteriori pignoramenti precedentemente eseguiti presso il terzo,
le cessioni notificategli o accettate.
All’udienza – indicata nel pignoramento – il Giudice ordinerà al terzo di versare al creditore tali somme (c.d. udienza di assegnazione).

Nel caso di stipendio o pensione, già dalla data di notifica dell’atto di pignoramento il terzo sarà tenuto per legge a compiere la trattenuta preventiva di 1/5 dello stipendio o della pensione e alla data dell’udienza di assegnazione il Giudice disporrà che quanto trattenuto dal terzo venga versato in blocco al creditore procedente, al quale, se alla data dell’udienza vanterà ancora un residuo credito, il terzo continuerà ad erogare ogni mese 1/5 dello stipendio o della pensione sino a completa copertura del credito vantato dal creditore procedente.

Nel caso di pignoramento del conto corrente invece dalla data della notifica l’istituto di credito terzo pignorato sarà tenuto a “congelare” il rapporto di conto corrente, con impossibilità da parte del titolare debitore pignorato di disporre delle somme ivi depositate, e, in occasione dell’udienza, verrà disposto che le somme presenti sul conto vengano assegnate al creditore procedente per l’intero.

Crediti impignorabili

<Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.> (art. 545 c. 2 cc)

I crediti parzialmente pignorabili

<Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.> (art. 545 c. 1 cc)

<Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette.> (art. 545 c. 3,4,5 cc)

<Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.> (art. 545 c. 7,8,9 cc).

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Parte sesta: il pignoramento presso terzi.

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