RIFORMA DELLE DONAZIONI IMMOBILIARI
Il nostro ordinamento tutela gli eredi “legittimari” (coniuge, i figli e, talvolta, gli ascendenti) ai quali la legge riserva una quota minima dell’eredità.
Se il de cuius, in vita, ha effettuato donazioni a discapito della quota spettante ai legittimari, gli stessi potevano agire per veder reintegrata la propria quota. Se, però, le donazioni avevano avuto ad oggetto beni immobili che poi erano stati venduti a terzi, e il legittimario agiva in giudizio per il reintegro dei propri diritti, l’azione poteva estendersi anche nei confronti dei terzi, chiedendo la restituzione del bene acquistato.
Tale condizione ha reso per anni gli immobili oggetto di donazione fuori dal mercato.
La legge 182/2025 ha modificato tale condizione, intervenendo sull’art. 563 del c.c. relativo agli effetti della riduzione della donazione.
La nuova normativa non consente più il recupero dell’immobile da parte dell’erede leso, ma gli garantisce solo un risarcimento economico.
Il legittimario che ritiene di aver subito una lesione della propria quota può chiedere soltanto una somma di denaro al donatario, cioè alla persona che aveva ricevuto il bene in donazione e successivamente lo ha venduto. Ciò senza compromettere il diritto del terzo che ha acquistato l’immobile.
La riforma è entrata in vigore il 18 dicembre 2025 e si applica alle successioni aperte da quella data in avanti. Per le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025, il legislatore ha previsto un periodo di disciplina transitoria della durata di sei mesi, scaduto il 18 giugno 2026.
In ogni caso, prima di acquistare un immobile proveniente da donazione sarà possibile verificare nei registri immobiliari l’eventuale esistenza di contestazioni già avviate.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il nostro studio per fissare un appuntamento, chiamando lo 030.6378729 oppure scrivendo a info@girellistudiolegale.it oppure compilando il form presente nella pagina contatti.
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