L. 3/12 – SOVRAINDEBITAMENTO. LA STORIA DI RINASCITA DI MARIA.

Il provvedimento che presentiamo riguarda ancora una volta una donna di Brescia, madre di famiglia e lavoratrice, che per privacy chiameremo Maria, giunta al nostro studio nel pieno di una grave crisi finanziaria.

Maria era un’imprenditrice, titolare di un centro estetico con un buon giro d’affari. Dopo l’avvio con successo della propria attività Maria decide di comprare le mura del locale dove esercitava la propria professione. Il lavoro incrementava di anno in anno, tanto che Maria dovette assumere una dipendente che potesse aiutarla nella gestione della clientela e il reddito era tale per cui poteva permettersi l’investimento tanto desiderato. Maria accende quindi un mutuo di 25 anni per l’acquisto del negozio. Succede però che a distanza di qualche anno a Maria viene diagnosticata una malattia invalidante, che in breve tempo le ha causato una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 70%. Alla malattia consegue la crisi coniugale.

Maria non riesce più a lavorare e deve cercare una soluzione per mantenere sé stessa e i propri due figli minori, essendo rimasta sola dopo la separazione di fatto dal marito e senza casa.

Per il bene dei suoi figli Maria, dal carattere forte, non si perde d’animo e cerca una soluzione. Conclude un contratto di affitto di ramo d’azienda, dando il negozio in gestione alla propria dipendente,  chiede aiuto al Comune ed ottiene un assegno di invalidità e un alloggio convenzionato con Aler e cerca lavoro come dipendente part-time. Gli sforzi e l’impegno profusi però non sono sufficienti. Maria non riesce a pagare il mutuo del negozio e ad occuparsi di sé e dei propri figlio minorenni da sola. I debiti aumentano negli anni in quanto Maria è costretta a decidere se usare le ristrette risorse economiche per garantire la sopravvivenza dei propri bambini e la sua stessa salute o per pagare le tasse e onorare gli impegni economici assunti per l’avvio dell’attività imprenditoriale di estetista.

Ma Maria, ancora una volta, non si perde d’animo, si informa e scopre che c’è una legge, c.d. Legge 3/12 “salva suicidi”, che permette alle persone in difficoltà economica come lei di chiedere l’azzeramento dei propri debiti al Giudice, attraverso una procedura in Tribunale.

Maria si rivolge quindi ai propri legali di fiducia, le quali, valutatane la fattibilità, le propongono di avviare una procedura da sovraindebitamento.

Il provvedimento allegato, emesso dal Tribunale di Brescia, ha accolto la proposta formulata dagli avvocati di Maria accertando che i debiti accumulati dalla signora non fossero dovuti alla sua mala fede ma, anzi, principalmente alle sfortunate vicende di vita che l’hanno colpita, tra cui la crisi coniugale, la malattia e la conseguente inevitabile crisi lavorativa.

La signora ha messo a disposizione della procedura di sovraindebitamento l’immobile commerciale del centro estetico e una somma mensile per il primo anno di procedura, in modo da coprire parte dei debiti: a fronte di un monte debiti di circa euro 90.000,00 la signora verserà nel corso di 4 anni circa euro 50.000,00 e al termine della durata della procedura potrà chiedere di essere completamente esdebitata, vale a dire che potrà godere della cancellazione dei debiti rimanenti, nella misura di circa il 40%.

Il provvedimento è di particolare interesse in quanto il Giudice ha stabilito che Maria possa trattenere per le sue esigenze di vita quotidiana e per quelle dei suoi figli, tutto il proprio stipendio e il proprio assegno di invalidità, ritenendo che tali somme fossero appena sufficienti a coprire i costi di vita quotidiana necessari, disponendo che, per tutta la durata della procedura, nessun creditore possa avviare pignoramenti a danno di Maria. Grazie alla procedura da sovraindebitamento Maria potrà quindi vivere serenamente per i prossimi anni, senza il timore di vedersi pignorato il conto corrente o lo stipendio, con la garanzia di poter contare sui propri redditi per il mantenimento della sua famiglia. A Maria il Tribunale ha concesso la garanzia di poter vivere dignitosamente e, se terrà fede alla proposta presentata, Maria al termine dei quattro anni di durata della procedura, chiedendo l’esdebitazione, potrà ripartire libera da qualsiasi debito.

Il provvedimento di cui vogliamo parlarVi oggi è stato emesso recentemente dal Tribunale di Milano e riguarda una nostra assistita, la quale ha ottenuto accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio (una delle tre procedure in materia di L. 3/12 – sovraindebitamento) ottenendo così l possibilità di azzerare i propri debiti.

Paola – nome di fantasia – lavorava come dipendente. Dopo essersi sposata, decise di assecondare il sogno del marito di avviare un’attività imprenditoriale tutta loro. Paola si è quindi licenziata dal lavoro e, insieme al marito, dopo essere entrata a far parte della società in accomandita semplice (SAS), ha iniziato a lavorare all’attività di bar tabaccheria. Dopo gli iniziali investimenti per l’acquisto delle licenze, Paola e il marito decidevano di ampliare l’attività e, costituivano un mutuo per la ristrutturazione dei locali da adibire a tavola calda. Tale mutuo, già di per sé piuttosto consistente, andava ad aggiungersi a quello che i coniugi richiesero per l’acquisto della prima casa, resasi necessaria per l’arrivo di due figli. L’attività andava bene, tanto che Paola e il marito dovettero assumere dei dipendenti. Pochi mesi dopo aver compiuto questi investimenti, però, proprio davanti al locale di Paola iniziarono dei lavori di messa in sicurezza di alcuni edifici. La viabilità delle strade venne modificata e l’ingresso al locale venne nascosto per diversi mesi. Complice la crisi economica del 2009, Paola e la sua famiglia si sono ritrovati ben presto a non riuscire più a far fronte ai propri impegni economici. Paola, con l’arrivo del secondo figlio, si trovava sempre più spesso nella situazione di dover decidere se usare i pochi guadagni per sfamare la propria famiglia o per pagare i mutui, i dipendenti, le tasse, ecc. Non riuscendo a gestire la spirale di debiti sempre maggiore, Paola e il marito decisero di cedere l’attività, riuscendo quanto meno a saldare i debiti con i dipendenti e i fornitori. Avendo venduto l’attività, tuttavia, Paola e il marito si ritrovarono di fatto senza lavoro e l’unico reddito che permetteva loro la sopravvivenza restò per anni solo quello derivante dal prezzo di vendita dell’attività. Nonostante gli sforzi profusi, infatti, Paola e il marito non sono più riusciti a trovare un lavoro, a causa della crisi economica, dell’età e della necessità di conciliare il tutto con le esigenze di cura dei piccoli figli.

La nostra assistita si è quindi rivolta al nostro Studio e, dopo le nostre delucidazioni sul percorso da intraprendere, avendone compreso l’utilità e le opportunità, si è decisa ad iniziare con la nostra assistenza la procedura di L. 3/12, al fine di poter risolvere seriamente e definitivamente la sua situazione debitoria.

La soluzione proposta per Paola, che purtroppo non gode tuttora di un reddito mensile fisso, è stata quella di mettere a disposizione delle procedura di sovraindebitamento la casa di residenza, unico bene a lei intestato. Con il prezzo che si ricaverà dalla vendita dell’immobile, indipendentemente dal suo ammontare, il Tribunale, nella persona del Liquidatore nominato dal Giudice, pagherà i debiti di Paola (di gran lunga superiori al valore dell’immobile) e, per quella parte di debito che non sarà possibile soddisfare, sarà possibile chiedere la definitiva cancellazione, in modo che la nostra assistita sia libera per sempre dalla persecuzione dei creditori.

Il Tribunale di Milano, con il provvedimento allegato, ha accolto la proposta redatta dallo Studio Legale Girelli, accertando che i debiti contratti da Paola non sono stati accumulati in mala fede, ma sono dovuti ad una serie di circostanze avverse da ricollegarsi al mancato successo dell’attività lavorativa avviata col marito.

In forza proprio del provvedimento in commento, durante i quattro anni di durata della procedura i creditori di Paola – come banche, finanziarie e perfino l’Agenzia delle Entrate (ex Equitalia) – non potranno più avviare pignoramenti a danno di Paola. Allo stesso modo, Paola non sarà più tenuta ad effettuare alcun pagamento a favore dei suoi creditori, che, semplicemente, dovranno attendere che il loro credito verso Paola venga pagato secondo le tempistiche e le disponibilità della procedura, che vengono dettate dal Tribunale e precisamente dal Liquidatore incaricato dal Giudice.

Al termine della durata della procedura, inoltre, la nostra cliente, se saprà tenere fede al piano approvato dal Tribunale non contraendo nuovi debiti, verrà completamente esdebitata, vale a dire che potrà godere della cancellazione di tutti i debiti residui e potrà finalmente ritrovare la serenità perduta e ricominciare da zero. Ricordiamo infatti che grazie alle procedure L. 3/12 vengono cancellate le segnalazioni nei sistemi interbancari e sarà possibile riottenere l’accesso al credito, in maniera più consapevole.

 

 

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