L. 3/12 – SOVRAINDEBITAMENTO. L’ESDEBITAZIONE CANCELLAZIONE DEFINITIVA DEI DEBITI DI GIANNI

Il provvedimento di cui vogliamo parlarVi oggi è stato emesso dal Tribunale di Brescia e riguarda un nostro assistito, che aveva già ottenuto accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio (una delle tre procedure da Sovraindebitamento previste nella L. 3/12) ed ora, terminati i quattro anni della procedura e grazie al supporto del nostro studio, ha ottenuto dal Tribunale il decreto di esdebitazione totale dei suoi debiti.

L’esdebitazione è il provvedimento di chiusura di tutte le procedure della L.3/2012, con il quale appunto il Tribunale dispone la cancellazione di tutti i debiti che non sia stato possibile pagare nel corso della procedura da sovraindebitamento.

L’esdebitazione è un provvedimento molto importante perché la persona che ha intrapreso la procedura da sovraindebitamento non sarà più considerata come “debitore”.

Per ottenere tale provvedimento è necessario che durante la procedura di sovraindebitamento vengano rispettate delle condizioni:

– la persona deve aver cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili;

– non deve in alcun modo ritardare lo svolgimento della procedura;

– non deve aver beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

– non dev’essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall’articolo 16 L. 3/12 (reati contro il patrimonio);

– deve aver svolto, nei quattro anni, un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, deve aver cercato un’occupazione e non aver rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;

– devono essere stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

– non deve aver compiuto un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;

– non deve aver posto in essere, nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

Dal momento che Gianni rispettava tutte queste condizioni nel corso dei quattro anni della procedura, il Giudice gli ha concesso la meritata esdebitazione e quindi Gianni non ha più alcun debito.

Grazie all’esdebitazione, sarà inoltre possibile anche ottenere la cancellazione dalle segnalazioni nei sistemi interbancari e sarà possibile riottenere l’accesso consapevole al credito.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il nostro studio per fissare un appuntamento, chiamando lo 030.6378729 oppure scrivendo a info@girellistudiolegale.it oppure compilando il form presente nella pagina contatti.

 

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