IL SOCIO ACCOMANDANTE RISPONDE DEI DEBITI TRIBUTARI DELLA S.A.S. NEI LIMITI DELLA QUOTA DI LIQUIDAZIONE
Nella società in accomandita semplice (S.A.S.) i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali, mentre i soci accomandanti sono responsabili limitatamente al capitale conferito.
L’accomandante, inoltre, non può compiere atti di amministrazione, non essendo legittimato a gestire l’impresa, diversamente sarebbe ritenuto illimitatamente responsabile per tutte le obbligazioni sociali.
La responsabilità dell’accomandante può sorgere dopo lo scioglimento e la liquidazione della società. Ai sensi dell’art. 2324 c.c., i creditori possono rivolgersi ai soci accomandanti, ma entro i limiti della quota loro spettante nel riparto finale.
Ed infatti, dopo l’estinzione della società, i creditori insoddisfatti possono far valere i loro diritti nei confronti dei soci limitatamente alle somme riscosse in sede di liquidazione. Quindi, gli accomandanti rispondono dei debiti sociali solamente se hanno ricevuto delle somme in fase di liquidazione societaria.
Dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese, anche i debiti tributari vengono ereditati dai soci, ma anche in questo caso limitatamente alle somme percepite in sede di liquidazione.
L’ordinanza n. 2470 del 5 febbraio 2026 della Cassazione ha ribadito che il socio accomandante risponde dei debiti sociali nei limiti della quota di liquidazione e che la pretesa fiscale presuppone la prova della percezione di somme o utili.
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