I PATTI DI FAMIGLIA NELL’AMBITO DELL’IMPRESA FAMIGLIARE
Nel 2006 è stato introdotto nel nostro ordinamento il “patto di famiglia”: si tratta della possibilità per un imprenditore di gestire il passaggio generazionale della propria impresa, per evitare contestazioni in sede di eredità futura.
E’, infatti, possibile – tramite questo strumento – anticipare la successione dell’impresa di famiglia, in quanto il trasferimento avviene prima che venga a mancare il cedente.
Il patto di famiglia deve essere stipulato per atto pubblico dal notaio e vi devono partecipare coloro che sarebbero in futuro eredi legittimari (cioè, gli eredi che non possano essere esclusi, come coniuge e figli) mentre gli altri parenti, quali ad esempio i genitori e i fratelli del disponente, non sono soggetti ritenuti dalla legge idonei alla stipula del patto di famiglia.
Il patto di famiglia serve a prevedere che l’impresa sia trasferita solo ad alcuni dei futuri eredi.
Gli eredi ai quali non venga trasferita, in cambio, possono ricevere o il pagamento di una somma, oppure dei beni. Ad ogni modo, è sempre loro facoltà rinunciare al pagamento in loro favore.
Il patto può, comunque, essere sciolto o modificato dagli stessi soggetti che vi hanno partecipato.
Dal punto di vista fiscale, il patto di famiglia risulta particolarmente vantaggioso in quanto, secondo quanto previsto dal Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, i trasferimenti effettuati anche attraverso i patti di famiglia ex art. 768 bis c.c., a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni.
Nel disciplinare l’esenzione dall’imposta, l’art. 3, comma 4 ter, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 compie una distinzione tra società di persone e società di capitali:
a) nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto quote sociali in società di persone, la disposizione non richiede, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, che le partecipazioni trasferite siano idonee ad assicurare il controllo della società;
b) nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto quote sociali o titoli azionari in società di capitali, la disposizione richiede che la partecipazione oggetto di trasferimento consenta di acquisire la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, così come previsto dall’art. 2359, comma 1 c.c., al fine del riconoscimento dell’esenzione di imposta.
Il beneficio dell’esenzione di imposta si applica, inoltre, a condizione che:
– gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
– gli aventi causa rendano apposita dichiarazione contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione circa la loro volontà di proseguire l’attività di impresa ovvero di mantenere il controllo societario.
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