DIRITTO TRIBUTARIO: RETROATTIVITÀ DELLE SANZIONI TRIBUTARIE PIÙ FAVOREVOLI
Con la Revisione del sistema sanzionatorio tributario (avvenuta tramite il D.Lgs. 87/2024) sono state, appunto, revisionate le sanzioni tributarie in favore del contribuente, in quanto sono state ridotte con scaglioni di riferimento più favorevoli.
L’art. 5 dello stesso Decreto, però, limitava l’applicazione in via retroattività della sanzione tributaria più favorevole. In poche parole, non era possibile applicare la “nuova” sanzione – più favorevole – ai vecchi accertamenti, ante settembre 2024.
La norma, di fatto, con questo divieto, viola il diritto europeo, basato sul “favor rei”.
La sentenza n. 2288/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha di fatto disapplicato l’art. 5 del Decreto, sancendo la retroattività delle sanzioni tributarie più favorevoli.
I giudici hanno, infatti, ritenuto tale limitazione contraria al diritto UE, alla CEDU e alla Carta di Nizza, in base ai quali il trattamento sanzionatorio più mite deve applicarsi anche alle violazioni commesse prima.
Il contribuente può, così, ottenere il ricalcolo delle sanzioni anche per i procedimenti in corso.
La sentenza, datata 16 febbraio 2026, rappresenta una svolta significativa per il contenzioso tributario. Si tratta di una delle prime pronunce di merito che riafferma la pienezza della funzione del giudice comune di fronte alle norme comunitarie.
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