DIRITTO TRIBUTARIO: MOTIVAZIONE E CHIAREZZA DEGLI ATTI TRIBUTARI nel NUOVO STATUTO DEL CONTRIBUENTE
Lo Statuto del contribuente impone una serie di requisiti formali e sostanziali per gli atti impositivi della pubblica amministrazione, affinché il contribuente sia messo in grado di comprenderne le motivazioni e di tutelare le proprie posizioni.
Nella nuova formulazione dell’articolo 7 dello Statuto, come modificata dal D.Lgs. 219/2023, il comma 1 stabilisce che gli atti dell’amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi alle Corti tributarie devono essere motivati – a pena di annullabilità – indicando i presupposti di fatto e i mezzi di prova su cui la pretesa si fonda.
Nella precedente versione dell’articolo, invece, non era prevista la necessità di indicare i mezzi di prova sottesi all’atto.
Tale introduzione ha segnato un’importante novità verso la trasparenza degli atti ed a tutela del contribuente.
Il comma 2 dell’art. 7 elenca, inoltre, una serie di elementi obbligatori che gli atti dell’amministrazione finanziaria devono indicare, a tutela del diritto difesa, ossia: l’ufficio presso cui ottenere informazioni sull’atto, il responsabile del procedimento, l’autorità amministrativa presso cui è possibile agire in autotutela, le modalità, il termine e l’organo giurisdizionale a cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
Inoltre, nella norma viene stabilito che nel primo atto dell’amministrazione, dev’essere indicato il dettaglio degli interessi, tra cui la modalità di calcolo degli stessi, potendo così verificare ed eventualmente contestare errori di calcolo.
Tutte queste nuove disposizioni consentono al contribuente di poter comprendere in maniera idonea l’atto ricevuto.
Nel caso di assenza delle indicazioni previste dallo Statuto del Contribuente, l’atto può essere impugnato e il Giudice potrebbe dichiararne la nullità.
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