DIRITTO TRIBUTARIO: L’EFFETTO DELLA SENTENZA DI ASSOLUZIONE PENALE IN AMBITO TRIBUTARIO

Nel caso in cui il contribuente sia assolto in sede penale, cosa accade per il procedimento tributario che abbia ad oggetto i medesimi fatti di causa?

Fino a poco tempo fa, i rapporti tra il giudizio penale e quello tributario erano caratterizzati dalla rispettiva autonomia.

La situazione è però cambiata nel 2024 con l’inserimento dell’art. 21-bis nel d.lgs. 74/2000 rubricato “Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione”. La nuova disposizione prevede che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado.

Ciò significa, quindi, che nel caso di assoluzione in sede penale per i casi sopra menzionati, il Giudice Tributario si dovrà conformare a tale decisione.

Si riscontrano, ad ogni modo, due orientamenti contrastanti della Giurisprudenza: secondo il primo orientamento, l’efficacia del giudicato penale riguarderebbe la sussistenza del presupposto impositivo delle pretese fiscali, mentre a dire del secondo orientamento gli effetti riguarderebbero solo le sanzioni irrogate.

Quanto alla formula assolutoria, la norma fa riferimento solo alle formule assolutorie piene, mentre rimarrebbero escluse quelle del secondo comma dell’art.530 c.p.p. (quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile).

Anche per questa interpretazione si registrano due orientamenti, a seconda che si assumano di rilievo nel procedimento tributario le formule assolutorie previste dal secondo comma dell’art. 530 c.p.p.

L’orientamento più stringente ritiene la non rilevanza delle formule assolutorie sopra menzionate, in quanto la certa ricostruzione dei fatti si riscontrerebbe solamente tramite le formule assolutorie previste dal primo comma dell’art. 530 c.p.p.

A fronte dei due indirizzi interpretativi, le questioni sono state rimesse alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

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