DIRITTO TRIBUTARIO: LA RATEIZZAZIONE DELLA CARTELLA NON ESCLUDE LA SUA IMPUGNABILITA’
L’Ordinanza del 18/09/2026 n. 25516 della Corte di Cassazione ha chiarito che – se il contribuente rateizza il proprio debito con Agenzia Entrate Riscossione – questo non preclude che lo stesso possa contestare la pretesa tributaria (l’an debeatur) in sede giudiziale, e quindi impugnare l’intera cartella, anche se abbia già provveduto al pagamento di alcune rate.
Nel caso di specie, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate, aveva stabilito che – stante l’acquiescenza della società alla pretesa creditoria dell’amministrazione quale conseguenza della presentazione di un’istanza di rateizzazione – e considerato l’avvenuto versamento di alcune rate, la cartella doveva essere annullata non integralmente, ma solo limitatamente alla somma già versata in esito alla concessa dilazione.
La Cassazione ha invece stabilito che l’istanza di rateizzazione non riveste valore di acquiescenza rispetto all’obbligazione tributaria. Di conseguenza, il contribuente può impugnare l’intera cartella, contestando il merito della pretesa, anche se ha richiesto ed avviato la rateizzazione dell’atto tributario.
Si deve, in ogni caso, precisare che l’istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali interrompe la prescrizione, ex art. 2944 c.c., ed è totalmente incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento, ma ciò non toglie che essa non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine alla fondatezza della pretesa.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il nostro studio per fissare un appuntamento, chiamando lo 030.6378729 oppure scrivendo a info@girellistudiolegale.it
STUDIO LEGALE GIRELLI
via Lattanzio Gambara 42
(vicinanze Palagiustizia)
25122 – Brescia
