DIRITTO TRIBUTARIO: LA PROVA PER IL RIMBORSO IVA INCOMBE SUL CONTRIBUENTE

La Corte di cassazione con l’ordinanza n. 17110 del 25 giugno 2025 ha ribadito che il contribuente è il solo soggetto onerato della prova dei fatti presupposti per la pretesa di rimborso relativo all’IVA.

La decisione si base sui seguenti assunti.
In primo luogo, nel caso di procedimento tributario vertente su una richiesta di rimborso all’Erario, parte attrice è il contribuente, che appunto vuole vedersi riconoscere il suo diritto ad essere rimborsato.

A fronte di tale ruolo, spetta quindi al contribuente fornire la prova dei fatti costitutivi che legittimano la sua pretesa.

L’art. 7 comma 5bis del D.lgs 546/92 (Statuto del Contribuente), così come recentemente modificato, ha spostato l’onere della prova in capo alla Pubblica Amministrazione, ma solo nei procedimenti di accertamento nei quali è l’Erario a contestare al contribuente una violazione.

Invece, quando è il contribuente stesso a presentare un’istanza di rimborso e, successivamente, ad instaurare un giudizio per ottenere il rimborso, incombe su questi l’onere di provare di averne diritto.

Ricordiamo che, quando viene presentata un’istanza di rimborso, il silenzio dell’amministrazione equivale a silenzio diniego e, pertanto, il contribuente dovrà procedere con un giudizio per veder riconosciuto il proprio diritto al rimborso, dimostrando i fatti presupposti, così come sancito dalla Cassazione.

 

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