DIRITTO TRIBUTARIO: LA PRESCRIZIONE DECENNALE PREVISTA PER ALCUNI TRIBUTI È LEGITTIMA?

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2946 c.c. (Prescrizione ordinaria decennale), nella parte in cui si applica alla riscossione dei tributi erariali, comportando la prescrizione del credito nel termine ordinario decennale anziché nel termine quinquennale applicabile alla riscossione dell’IMU, delle sanzioni per le violazioni tributarie e dei crediti previdenziali.

Inoltre, la Corte tributaria esprimeva dubbi circa la legittimità dell’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 112 del 1999, che consente agli enti creditori di riattivare la riscossione anche in seguito al “discarico”, purché non sia decorso il termine di prescrizione del credito.

La Corte tributaria denunziava quindi una disparità di trattamento rispetto tra la prescrizione dei diversi tributi e a fronte della tendenza dell’ordinamento di preferire il termine quinquennale.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 85 del 2026 ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale avanzate, in quanto secondo la Corte non vi sarebbe alcuna disparità di trattamento dei tributi stante la loro intrinseca diversità.

La Corte ha infatti evidenziato che i tributi erariali e l’IMU costituiscono due tipologie di credito fra loro eterogenee e che, come tali, non possono essere poste in comparazione fra loro. L’IMU è un tributo periodico, che va versato alla scadenza e senza altri accertamenti, così da giustificare l’applicazione della prescrizione breve.

Inoltre, nella sentenza viene spiegato che la determinazione del termine di prescrizione è affidata alla discrezionalità del legislatore.

 

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