DIRITTO TRIBUTARIO: IL REDDITOMETRO È SUPERABILE CON PROVE DEL CONTRIBUENTE
Attraverso il cosiddetto “redditometro” l’Agenzia delle Entrate può determinare sinteticamente il reddito complessivo di un contribuente sulla base delle spese sostenute o di indici di capacità contributiva. L’istituto introduce una presunzione legale relativa in base alla quale può essere dimostrata una differenza tra reddito dichiarato e gli indici redditometrici.
Sostanzialmente, la Pubblica Amministrazione può indicare, ad esempio, atti di disponibilità come l’acquisto di un immobile, e la legge presume l’esistenza di reddito adeguato a sostenere tali spese.
In questo caso, spetta al contribuente dimostrare il contrario, con documenti idonei a provare l’impiego dei fondi “non reddittuali” sufficienti per affrontare le spese che sono state contestate.
La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito – da ultimo – con l’Ordinanza n. 31114/2025 che nella prova contraria il contribuente deve dimostrare con documentazione specifica che le fonti utilizzate per le spese non sono fonti di reddito, non bastando dichiarazioni o la produzione di estratti conto.
Anche con la nuova versione dell’ “evasometro”, prevista con il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, non viene eliminato il principio della prova contraria, con la produzione di documenti efficaci per la prova della origine dei fondi (es. contratti di mutuo, atti di donazione, polizze vita, ecc.).
In caso di notifica di un avviso dell’Agenzia delle Entrate in cui viene accertato un maggior reddito per spese non giustificate, si apre un contraddittorio formale nel quale il contribuente può spiegare le proprie ragioni e fornire la documentazione necessaria.
Qualora le ragioni esposte non convincano, l’AdE procede con la notifica dell’avviso di accertamento, contenete il dettaglio della maggiore imposta dovuta, con interessi e sanzioni, che può essere impugnato avanti l’autorità Giudiziaria Tributaria.
Oppure, ricevuto l’avviso, il contribuente può aderire all’accertamento (accertamento con adesione), e – durante la negoziazione con l’Agenzia – è possibile ottenere la riduzione delle sanzioni ed una rateazione dell’importo richiesto.
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