Diritto tributario: differenza tra evasione ed elusione fiscale
Con l’ordinanza n. 10654 del 22 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito la differenza tra evasione ed elusione fiscale.
Nello specifico, la Corte ha stabilito che si ha evasione fiscale quando il contribuente prospetta all’Erario una falsa e/o incompleta rappresentazione delle operazioni economiche poste in essere, con il fine di ottenere una imposizione fiscale inferiore.
L’evasione, quindi, è caratterizzata da un comportamento attivo da parte del contribuente, che prospetta una realtà falsata.
Il contribuente, infatti, pone in atto omissioni o infedeltà nelle dichiarazioni fiscali o nelle rappresentazioni contabili della società.
L’articolo 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, presuppone comportamenti o fatti di evasione, tesi cioè ad occultare l’imponibile tramite dichiarazioni fiscali o rappresentazioni contabili non veritiere o incomplete.
La norma infatti recita “Per i redditi d’impresa delle persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica: d) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonchè dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’articolo 32. L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché’ queste siano gravi, precise e concordanti.”
Rileva, invece, l’elusione fiscale quando il contribuente non prospetta una rappresentazione delle operazioni economiche in maniera falsa o omissiva, bensì quando pone in essere atti che non hanno una base economica o senza una logica economico/commerciale, per ottenere un’imposta più bassa.
Quando l’Amministrazione contesta al contribuente un comportamento “antieconomico”, il recupero fiscale si fonda invece sull’ articolo 37-bis del D.P.R. n. 600/1973. In base a tale norma risultano inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
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