Diritto doganale: vincolo temporale per le cessioni intra-comunitarie
Con la risposta n. 65 del 4 marzo 2026, l’Agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire la tematica delle cessioni intracomunitarie effettuate senza addebito d’imposta.
Il quesito alla base della risposta deriva da una società italiana che effettua lunghe lavorazioni di produzione di macchinari, destinati ad un Paese membro dell’UE, il cui ciclo produttivo richiede addirittura anni. La società effettua fatture “scaglionate”, in base alle fasi di lavorazione del macchinario, a titolo di acconti.
La normativa prevede ai fini della non imponibilità un termine di 90 giorni per la consegna del bene in altro stato membro.
Con l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio, tuttavia, era sorto il dubbio che il termine dei 90 giorni previsto decorresse dalle fatturazioni parziali.
L’Agenzia ha specificato che – nel caso di cessioni intracomunitarie di beni con lunghe lavorazioni – per i quali il cedente emette fatture per pagamenti periodici antecedenti la spedizione, il termine di 90 giorni entro il quale la merce deve essere consegnata nello Stato membro di destinazione decorre dal momento dell’affido al trasportatore.
Per poter qualificare un’operazione come cessione intracomunitaria non imponibile, rimangono essenziali gli elementi richiesti dalla normativa, ossia la natura onerosa dell’operazione, la soggettività Iva delle parti, il trasferimento del diritto di proprietà e il passaggio fisico del prodotto in un altro Stato membro: la cessione intracomunitaria si considera effettuata al momento dell’inizio del trasporto.
Nel caso esaminato, secondo l’Agenzia, i pagamenti periodici rappresentano dei meri acconti e, dato che i beni rimangono nello stabilimento italiano per ulteriori lavorazioni, l’unica cessione rilevante si verifica solo quando il bene è finito e viene consegnato al vettore per il trasporto.
Si ricorda, infine, che la prova del trasferimento può essere fornita tramite DDT, CMR o altra documentazione idonea, in linea con la prassi unionale e nazionale (si rimanda alla Circolare 12/2020).
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