DIRITTO DOGANALE: IL REATO DI CONTRABBANDO PERMANE SE I DIRITTI DI CONFINE SUPERANO I 100 MILA EURO.

L’art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016 – che prevede la depenalizzazione per le violazioni per le quali è prevista la pena della multa o dell’ammenda – non trova applicazione nel caso in cui si verifichi ipotesi aggravata di contrabbando ex art. 295, T.U.L.D., allorché l’ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a centomila euro.

Lo ha stabilito l’Ordinanza del 06/08/2026 n. 24498 della Corte di Cassazione.

Nel procedimento la difesa del contribuente aveva evidenziato che, quanto ai rapporti tra processo penale e processo tributario, avente per oggetto l’impugnazione dell’atto di irrogazione delle sanzioni, l’art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016 prevede che non costituiscono reato e sono soggette alla sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, applicandosi tale disposizione anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.

La Corte ha però chiarito che tale norma (che prevede la depenalizzazione per le violazioni per le quali è prevista la pena della multa o dell’ammenda) non trova applicazione nel caso ove venga in rilievo un’ipotesi di aggravata di contrabbando, in base al combinato disposto degli artt. 292 TULD (“Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi”) e 295 TULD (“Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: … d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l’associazione è stata costituita; d-bis) quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.“). Nel caso esaminato dalla Corte, la società aveva subito un accertamento da parte dell’Ufficio doganale con richiesta di diritti di confine superiore ad euro 100.000, pertanto la Cassazione ha ritenuto legittima la contestazione del reato di contrabbando.Fine modulo

 

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