Cyberbullismo e uso improprio dei social: quali conseguenze legali?

Con l’immenso sviluppo dei social network sono ben presto iniziate anche le problematiche a loro connesse, come il cyberbullismo, ossia il bullismo di internet.
Come il bullismo “tradizionale”, il cyber bullismo si caratterizza per le offese, gli insulti e la denigrazione verso alcune persone, spesso più fragili di altre.
A differenza del bullismo, però, il cyber ha un pubblico potenzialmente enorme, essendo il mondo dei social frequentato da milioni di persone.

Le modalità con cui i cyber bulli realizzano atti di cyberbullismo sono molte, tra cui: pettegolezzi diffusi attraverso messaggi o sui social, pubblicazione o diffusione di immagini o video, furto di identità altrui, insulti tramite messaggi o social, minacce.
Il cyber bullismo è caratterizzato dalla persistenza del fenomeno, in quanto il materiale diffamatorio può rimanere sui social per molto tempo.

Il Parlamento si è occupato per la prima volta di questa tematica con l’emanazione della legge 71 del 2017, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, la quale prevede misure prevalentemente a carattere educativo/rieducativo.
La legge pone al centro il ruolo dell’istituzione scolastica nella prevenzione e nella gestione del fenomeno: ogni istituto scolastico dovrà provvedere ad individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo.

I ragazzi e le ragazze autori di azioni di bullismo possono commettere reati (tra cui percosse, lesioni personali, ingiuria, diffamazione, violenza privata minaccia) e alcuni di questi reati riguardano anche il cyberbullismo (ingiuria, diffamazione, violenza privata, minaccia).
Nei reati più gravi, basta la denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria per attivare un procedimento penale (p.es. lesioni gravi, minaccia grave, molestie); negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l’autore di reato (querela).
Per il nostro ordinamento però l’imputabilità penale (ossia la responsabilità personale per i reati commessi) scatta al quattordicesimo anno di età. Pertanto, per poter avviare un procedimento penale nei confronti di un minore è necessario che il soggetto abbia compiuto 14 anni e che fosse cosciente al momento del comportamento, cioè in grado di intendere e volere.

Il cyberbullismo può costituire anche una violazione delle norme di diritto privato (illecito civile), del Codice della privacy (D.Lgs 196 del 2003) e dei principi fondamentali della Costituzione Italiana.
Nel caso, invece, in cui la persona che abbia commesso azioni di bullismo o cyber bullismo sia minorenne, le responsabilità per tali atti possono ricadere anche su:

  • i genitori, perché devono educare i figli adeguatamente e vigilare su di loro, cercando di correggerne comportamenti devianti;
  • gli insegnanti e la scuola: perché nei periodi in cui il minore viene affidato all’istituzione scolastica il docente è responsabile della vigilanza sulle sue azioni e ha il dovere di impedire comportamenti dannosi verso gli altri ragazzi, insegnanti e personale scolastico o verso le strutture della scuola stessa. A pagare in primis sarà la scuola, che poi potrà rivalersi sul singolo insegnante.

Quindi se il colpevole ha più di 14 anni, risponde per le proprie azioni davanti al Tribunale per i minorenni, se invece non ha compiuto i 14 anni, non risponde penalmente per l’evento, ma i genitori e/o la scuola saranno tenuti al risarcimento del danno, per presunta “culpa in educando”. Non vi è invece responsabilità penale in capo a questi soggetti perché la responsabilità penale è soltanto personale, quindi connessa alla sola persona che commette il fatto.

Se i genitori riescono a fornire la prova di aver fatto di tutto per impedire il fatto, possono essere esonerati dall’obbligo di risarcire il danno causato dal figlio. Ma questo tipo di prova è molto difficile da produrre.
Una recente pronuncia del 2018 del Tribunale di Sulmona ha sancito la responsabilità per “culpa in educando” dei genitori degli autori dei fatti di cyber bullismo ai danni di una ragazzina, sul presupposto del loro mancato assolvimento dei propri obblighi educativi e di controllo sui figli, con la conseguenza che gli stessi sono stati condannati a risarcire i danni non patrimoniali della vittima e dei suoi famigliari.

Nei casi in cui l’episodio criminoso si consuma invece negli ambienti scolastici sono responsabili gli insegnanti, per i danni causati a terzi dai fatti commessi dagli alunni. E’ bene sottolineare che il primo soggetto ritenuto responsabile e che dovrà provvedere al risarcimento è la scuola, la quale però si potrà rivalere sul singolo insegnante nel caso in cui questi abbia omesso di vigilare sul colpevole. Infatti sull’insegnante grava una colpa presunta, cioè una “culpa in vigilando”, come inadempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli alunni. Anche in questo caso la prova di non aver potuto impedire il fatto è molto difficile da produrre perché si deve dimostrare che il fatto è dipeso dal caso fortuito, ossia da un evento non prevedibile da parte del soggetto che era tenuto alla sorveglianza.

 

Per maggiori informazioni è possibile contattare il nostro studio per fissare un appuntamento, chiamando il 3348994474 oppure scrivendo a info@girellistudiolegale.it

STUDIO LEGALE GIRELLI:
via Lattanzio Gambara 42 (vicinanze Palagiustizia)
25122 – Brescia

CONTATTI
Tel. 030.6378729
Cell. 334.8994474
Fax. 030.2053347

e-mail: info@girellistudiolegale.it
www.girellistudiolegale.it

Lascia un commento