COME PROCEDERE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DELLO STIPENDIO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO?

Può accadere che lo stipendio venga pagato in ritardo o non venga pagato.

In caso di ritardo nel pagamento, il lavoratore può inviare un sollecito formale al datore di lavoro, anche tramite un proprio legale.

Se il sollecito, però, non sortisce alcun effetto, può essere avviata una procedura di conciliazione, presso un ITL (Ispettorato del Lavoro), che convocherà il datore di lavoro e tenterà di trovare un accordo.

Se l’accordo viene raggiunto, il datore di lavoro dovrà provvedere con il pagamento delle somme concordate.

Diversamente, in caso di mancato accordo, l’Ispettorato può intimare al datore di lavoro di pagare le somme dovute, a seguito di un’ispezione.

Il lavoratore, inoltre, può anche procedere con un’intimazione autonoma (tramite un ricorso per decreto ingiuntivo presentato in Tribunale) e chiedere che il Giudice intimi al datore di lavoro di pagare gli stipendi arretrati.

Se anche a seguito del decreto ingiuntivo il datore di lavoro non provvede al pagamento, il lavoratore può procedere con l’azione esecutiva nei suoi confronti (pignoramento).

Si evidenzia che, qualora l’azienda datrice di lavoro sia fallita, gli stipendi arretrati (ultime tre mensilità) potranno essere pagati dall’INPS, attraverso il fondo di garanzia, così come il TFR.

Infine, si ricorda che in caso di mancato pagamento dello stipendio, il lavoratore può dimettersi per giusta causa, senza obbligo di preavviso.

 

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