Aste giudiziarie: Chi può partecipare all’asta?

Parte quinta: chi può partecipare all’asta.

Come principio generale il nostro ordinamento prevede che chiunque sia interessato può partecipare alle aste, tanto delle espropriazioni mobiliari quanto di quelle immobiliari.

Un socio di una società di capitali può partecipare all’asta di un immobile societario pignorato, in quanto per l’ordinamento il suo patrimonio è separato e distinto da quello societario.

Divieto è fatto per il debitore esecutato, cioè il proprietario dei beni in asta, sia in proprio sia per interposta persona. L’eventuale contratto tra il debitore e il terzo aggiudicatario del bene, per il quale il terzo si obbligherebbe a ritrasferire la proprietà del bene al debitore sarebbe affetto da nullità, rilevabile d’ufficio dal Giudice.

Inoltre non possono partecipare alle aste:

-i concessionari della riscossione coattiva negli incanti da loro banditi,

-amministratori di beni dello Stato o di altri enti pubblici o pubblici ufficiali per i beni a loro affidati,

-i genitori per i beni del minore,

-i tutori per i beni dell’interdetto.

 

Possono invece partecipare alle aste:

-il terzo proprietario dell’immobile pignorato,

-il debitore in solido che non sia parte del procedimento esecutivo nel quale avviene l’asta,

-il condebitore che – nonostante sia stato colpito dal pignoramento unitamente al debitore esecutato – non sia coinvolto nella procedura del debitore esecutato.

STUDIO LEGALE GIRELLI:

via Lattanzio Gambara 42
(vicinanze Palagiustizia)
25122 – Brescia

CONTATTI

Tel. 030.6378729
Cell. 331.7962798
Fax. 030.2053347
www.girellistudiolegale.it

FACEBOOK:

Rata del mutuo o fatture impagate, cosa succede? Una guida non tecnica.

Parte quinta: chi può partecipare all’asta.

Lascia un commento