Cartelle esattoriali: E’ necessaria la notifica ai soci per le società di persone?

 

La Cassazione n.16713/2016 ha affermato che non è necessario che l’agente per la riscossione debba notificare direttamente al socio l’avviso di accertamento o la cartella di pagamento la quale è stata formalmente già comunicata alla società di persone.

Secondo la Suprema Corte una volta notificato un atto tributario nei confronti di una società di persone la notifica produce i suoi effetti anche nei confronti del socio ai fini dei termini della prescrizione.

Il socio di una società di persone è illimitatamente responsabile per le obbligazioni tributarie contratte dalla società e i debiti contratti dalla società risultano essere anche debiti del socio, per cui non è necessaria la notifica dell’accertamento a quest’ultimo ma è sufficiente la notifica compiuta nei confronti della società di persone, che, per l’appunto, esplica i suoi effetti, anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile.

Tale pronuncia rappresenta l’esito di una vicenda che ha visto stravolgersi il giudizio emesso dalla Commissione Tributaria Regionale nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto appunto l’eccezione di prescrizione sollevata da socio di Snc con riferimento a cartelle esattoriali notificate dall’Agenzia delle Entrate sempre e solo alla società e mai al socio personalmente.

La Ctr (Commissione tributaria regionale) Toscana aveva espresso una decisione di tipo favorevole per il contribuente. Mentre la Corte di Cassazione si era pronunciata in maniera totalmente opposta.

Infatti la Ctr Toscana aveva sentenziato l’annullamento di una cartella di pagamento notificata al socio di una snc, decorsi oltre dieci anni dalla notifica dell’avviso di accertamento alla società divenuto definitivo in conseguenza della sua mancata impugnazione.

A nulla erano valse le notifiche alla società di persone di atti che avevano la funzione di interrompere la decadenza.

La Corte di Cassazione, invece, ha rovesciato l’esito del giudizio della Commissione di secondo grado. Dalla valutazione compiuta dalla Corte di legittimità si evince infatti come “nelle società di persone la responsabilità illimitata del socio sia diretta e “confusa” con quella societaria.”

E’ pacifico quindi affermare che la notifica di un atto impositivo alla società di persone genera effetti anche nei confronti del socio. Sempre la Cassazione afferma che “non è affatto necessario che al socio sia notificato l’avviso di accertamento o la cartella di pagamento, poiché è sufficiente la comunicazione dell’avviso di mora da parte dell’agente concessionario per la riscossione”, secondo i modelli vigenti dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, ai sensi dell’art. 2304 c.c. La responsabilità del socio verso i debiti contratti dalla società di persone è di tipo solidale, illimitata, diretta e subordinata solo alla preventiva escussione del patrimonio societario. Sempre secondo la Cassazione “non viene in nessun modo leso il diritto alla difesa del socio, il quale può impugnare l’atto notificatogli e eccepire la pretesa nel merito a impugnare tutti gli atti”.

A sostegno di quanto affermato è pacifico ricordare che il socio di una società di persone ha una coobbligazione solidale diretta, ciò si evince dall’art. 2267 c.c., rubricato “Responsabilità per le obbligazioni sociali”.

STUDIO LEGALE GIRELLI:

via Lattanzio Gambara 42
(vicinanze Palagiustizia)
25122 – Brescia

CONTATTI

Tel. 030.6378729
Cell. 331.7962798
Fax. 030.2053347
www.girellistudiolegale.it

Lascia un commento